Decreto Dignità, oggi il testo approda alla Camera, tutte le novità

0
881

[RexpansiveSection section_name=”” color_bg_section=”” image_bg_section=”” id_image_bg_section=”” video_bg_url_section=”” video_bg_id_section=”” video_bg_url_vimeo_section=”undefined” dimension=”full” margin=”” layout=”fixed” block_distance=”0″ full_height=”” custom_classes=”” section_width=”” responsive_background=””][RexpansiveBlock id=”block_0_0″ type=”text” col=”1″ row=”1″ size_x=”12″ size_y=”2″ color_bg_block=”” image_bg_block=”” id_image_bg_block=”” type_bg_block=”” video_bg_id=”” video_bg_url=”” video_bg_url_vimeo=”” photoswipe=”” linkurl=”” image_size=”” overlay_block_color=”” zak_background=”” zak_title=”” zak_side=”” zak_icon=””]

Dal logo “No slot” per gli esercizi che eliminano o si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento, al divieto di pubblicità esteso ai social, fino alla tessera sanitaria per l’accesso ai giochi.

Prenderà il via oggi l’esame del Decreto Dignità da parte dell’Aula della Camera dei deputati, l’ultima revisione del testo modificato in queste settimane durante il lavoro delle Commissioni. Tante le novità introdotte in materia di contrasto alla ludopatia, al divieto di pubblicità esteso ai social, obbligatoria la tessera sanitaria per l’accesso ai giochi.

La novità più discussa riguarda la misura presente nel comma 1 che vieta qualsiasi forma di pubblicità e sponsorizzazione dei giochi o scommesse con vincite di denaro. Proibita che la pubblicità “indiretta”, effettuata dunque su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e, come aggiunto durante l’esame nelle commissioni, anche i canali informatici digitale e telematici, compresi i social media.

Saranno escluse dal divieto le lotterie nazionali a estrazione differita e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Il decreto dignità prevede per chiunque trasgredisca il divieto una sanzione pari al 5% del valore della pubblicità (importo minimo di €50.000). Se la pubblicità si effettua nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori, la norma prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €100.000 a €500.000. Tutti i ricavi delle sanzioni andranno a finanziare il Fondo per il contrasto al gioco patologico, istituito presso il Ministero della Salute.

Capitolo slot al comma 6, nel quale viene innalzata la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi, che è fissata, rispettivamente, nel 19,25% e nel 6,25% dell’ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018, nel 19,6% e nel 6,65% a decorrere dal 1° maggio 2019, nel 19,68% e nel 6,68% a decorrere dal 1° gennaio 2020, nel 19,75% e nel 6,75% a decorrere dal 1° gennaio 2021, per poi scendere leggermente dal 1° gennaio 2023 al 19,6% e nel 6,6%.

Tra le novità si segnala l’articolo 9-bis, relativo al “monitoraggio dell’offerta di gioco“. Il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero della salute, dovrà svolgere il monitoraggio dell’offerta dei giochi, anche attraverso una banca di dati sull’andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio nazionale. Il monitoraggio dovrà considerare in particolare le aree più soggette al rischio di concentrazione di giocatori affetti da disturbo da gioco d’azzardo. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, presenterà annualmente alle Camere una relazione sui risultati del monitoraggio.

L’articolo 9-ter relativo a “Misure a tutela dei minori” consente l’accesso agli apparecchi di intrattenimento esclusivamente mediante l’utilizzo della tessera sanitaria, al fine di impedire l’accesso ai giochi da parte dei minori. Dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di età l’accesso al gioco dovranno essere rimossi dagli esercizi. La violazione verrà punita con la sanzione amministrativa di euro 10.000 per ciascun apparecchio.

Importante per gli esercenti l’articolo 9-quater, relativo al “Logo No Slot“. Con esso viene istituito il logo identificativo “No Slot”: i comuni potranno rilasciare il logo identificativo “No Slot” ai titolari di pubblici esercizi o di circoli privati che eliminano o si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento.
Stay tuned…

[/RexpansiveBlock][/RexpansiveSection]