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La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio il sequestro preventivo finalizzato alla confisca della CenturionBet LTD.
Il bookmaker che operava in Italia con il marchio Bet1128 attraverso una regolare licenza maltese venne coinvolto nell’operazione Jonny condotta dalla Guardia di Finanza nel maggio 2017: l’inchiesta partiva in realtà dal centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto, controllato secondo gli inquirenti dal clan Arena.
L’indagine però aveva portato alla luce anche una serie di interessi nel settore del gioco, in particolare si sosteneva che il clan riciclasse denaro grazie al mercato parallelo delle scommesse. La Centurionbet, nella propria rete commerciale, contava anche alcuni Ctd gestiti da una società direttamente controllata dagli Arena.
Per il Tribunale, la Centurionbet aveva offerto un contributo specifico a quella cosca mettendo a disposizione “un sistema illecito di intermediazione nella gestione delle scommesse, software applicativi per l’organizzazione diretta alla raccolta illecita di scommesse online e per la gestione di giochi d’azzardo”.
Per la Cassazione mancano i presupposti per arrivare alla confisca della Centurionbet. La Suprema Corte sottolinea infatti che il Tribunale si è limitato a affermare che “il bene è stato utilizzato per commettere il reato”. Avrebbe invece dovuto dimostrare “la relazione di asservimento tra la res ed il reato, dovendo la prima essere collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, rivelatore dell’effettiva probabilità del ripetersi di un’attività illecita. Il giudice è pertanto tenuto a motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni in quanto serviti o destinati a commettere il reato, ovvero prodotto o profitto dello stesso, non essendo sufficiente riconoscerne la natura di bene utilizzato per la consumazione del reato”.
Alcuni Ctd della Centurionbet erano direttamente controllati dagli Arena, la Centurionbet in sé appare quindi totalmente estranea al clan. Del resto, come riconosce lo stesso Tribunale, anche senza sequestrare la Centurionbet, non era possibile aggravare la situazione o commettere altri reati. Da un lato, la società era stata sottoposta a sequestro (e questo aveva interrotto il “collegamento operativo con la consorteria Arena nella gestione delle scommesse”), dall’altro “le Autorità maltesi avevano revocato, nei confronti della Centurion Bet LTD la licenza” per le attività di gioco. Alla luce di questo, conclude la Cassazione, “la mancanza di motivazione si mostra ancora più evidente”.
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